Pergolato, gazebo, veranda e pergotenda: il Consiglio di Stato chiarisce definitivamente le regole per definire correttamente il regime da applicare (edilizia libera, comunicazione, permesso)

Per la realizzazione di opere quali pergolati, gazebo, tettoie, pensiline e pergotende, generalmente di modesta consistenza e di limitato impatto sul territorio, non è sempre facile individuare il corretto regime edilizio.

Sono opere spesso al limite tra l’attività di edilizia libera e la necessità di richiedere un titolo edilizio.

In generale sono i regolamenti edilizi comunali che dettano le regole, anche sulle dimensioni, per stabilire in quale regime rientrano:

  • edilizia libera
  • comunicazione all’amministrazione
  • permesso di costruire

Alle disposizioni comunali si aggiungono poi, per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ad altri vincoli, le limitazioni imposte dai diversi strumenti di tutela.

Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza 306/2017, ha fatto chiarezza fornendo una sorta di vademecum per orientarsi sul corretto regime edilizio in cui rientrano tali opere.

 

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